Una nuova mania è indubbiamente scoppiata ma ci sono pericoli per i pedoni?
Da quando, nel 2014, gli hoverboard sono sbarcati prima sul mercato, poi nelle nostre bacheche virtuali grazie all’endorsement di numerosi vip e infine nelle nostre liste di desideri, si è moltiplicato a dismisura il numero di persone che capita di incontrare a passeggio su questi innovativi scooter elettrici.
Ma quello fra hoverboard e codice della strada non è un matrimonio che si è ancora consumato, in quanto ad oggi non esistono disposizioni precise che ne regolamentino l’utilizzo e la circolazione.
L’Art. 190 del C.d.S.
Secondo la legge italiana, infatti, gli hoverboard rientrano nella categoria generica di mezzi acceleratori di andatura, la cui circolazione è “vietata sulla carreggiata delle strade” in base al comma 8 dell’articolo 190 del codice della strada.
E sui marciapiedi? Il comma successivo dello stesso articolo indica chiaramente come l’utilizzo ne sia vietato anche “sugli spazi riservati ai pedoni”. Il medesimo comma 9, tuttavia, parla di tavole “che possano creare situazioni di pericolo agli altri utenti”, quindi lascia alla norma un margine di interpretazione. Bisogna infatti capire quali siano gli acceleratori in grado di causare pericolo agli altri utenti e chiarire se gli hoverboard rientrino in questa categoria.
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Entità delle multe in Italia e nel mondo
Fino a questo momento, gli utilizzatori degli hoverboard non pare si siano curati molto di disambiguare il significato di certi tecnicismi legislativi, come dimostrano i sempre più numerosi “hoverboardisti” che si vedono in giro. Meno ambigue e più pragmatiche sono invece le disposizioni di autorità altri paesi le quali, probabilmente anche grazie al clamore suscitato da alcuni casi di prodotti difettosi che sono arrivati ad esplodere, hanno interdetto la circolazione delle tavole autobilanciate sulle strade di Londra e New York, California, Olanda e New South Wales (Australia).
Anche in questo caso, tuttavia, gli appassionati del settore non sembrano curarsi molto del ban, nonostante multe che possono variare dai 200 ai 600 dollari. Se vuoi acquistare un hoverboard o prodotti di tecnologia al miglior prezzo vi consigliamo di visitare https://www.insottocosto.it/ il sito n.1 per risparmiare online.
In Italia, la multa per l’uso indebito di acceleratori di andatura oscilla dai 25 ai 99 euro; quindi nonostante non sia del tutto chiaro se gli hoverboard rientrino nella categoria degli acceleratori “pericolosi”, è meglio non rischiare. Come previsto dal Codice, se l’infrazione è commessa da un minore la multa sarà a carico di chi ne esercita la patria potestà.
Dove si può usare legalmente l’hoverboard?
Paradossalmente, il Codice della Strada ne vieta la circolazione su strada e marciapiedi, ma non fa menzione delle banchine. Ragionando per sottrazione, a fronte di una mancanza nel regolamento, non dovrebbero esserci problemi ad usare gli hoverboard in quella zona del manto stradale che lo stesso C.d.S. definisce, all’articolo 3, “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
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In conclusione, in mancanza di apposite aree cittadine dedicate all’utilizzo di acceleratori di andatura, e ad esclusione degli ambienti domestici, l’hoverboard secondo la legge italiana non può circolare né sulla carreggiata né sui marciapiedi ma, a causa di una svista del legislatore, non pare ci sia una norma specifica che ne vieti l’utilizzo sulle banchine.
Analisi corretta sulle disposizioni del codice della strada. L’augurio è che si riesca in tempi brevi a far maggiore chiarezza circa la regolamentazione per la circolazione dei mezzi elettrici come hoverboard, segway, monociclo e monopattino elettrico in quanto la loro diffusione è sempre maggiore.
Non sono acceleratori di velocità…. leggete il codice della strada, l’Art. 196. – Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi (art. 46 C.s.).
Se tali mezzi non superano o sono limitati ai 6 km/h rientrano nella fattispecie dei veicoli all’Art.196.
Alcuni di questi veicoli sono costruiti da aziende serie e via software hanno caratteristiche tali da limitare la velocità per scopi sia normativi che personali.